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Caso Giglio scritta la parola FINE: il Comune di Avola pagherà le spese processuali

Caso Giglio: Respinto dai Tribunale del Lavoro di Siracusa in composizione collegiale il reclamo proposto dal Comune di Avola avverso l’ordinanza del giudice del lavoro di accoglimento di istanza del provvedimento cautelare ex art 700 cpc.

Giunge all’epilogo la vicenda del procedimento disciplinare che era stato avviato nell’estate 2014 nei confronti dell’Ispettore della Polizia Municipale da parte del Comune di Avola e che aveva indotto la Commissione di Disciplina dell’Ente ad emettere una sanzione che prevedeva per il Vigile Urbano Nino Giglio una sospensione dal servizio di ben 11 giorni con privazione dello stipendio.

Tutto aveva avuto inizio il 9 Luglio del 2014, da una discussione in corso sul profilo Facebook di Avolablog che vedeva protagonisti principali dei rappresentanti dell’attuale amministrazione e personaggi di amministrazioni passate.

La pesante accusa allora contestata a Giglio era articolata in più punti:

Inosservanza agli obblighi di servizio. Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori, verso dipendenti o nei confronti del pubblico. Negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati. Immediata fu la risposta del vigile urbano, il quale presentò subito a mezzo dell’Avv. Amalia Lo Giudice ricorso d’urgenza ex at.700 cpc al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siracusa.

L’ordinanza che scaturì dal ricorso, portò il Tribunale del lavoro alla dichiarazione di illegittimità di quanto contestato al vigile urbano, con la sanzione disciplinare e con l’ordine al Comune di sospendere immediatamente l’esecuzione della stessa e di procedere alla cancellazione dal fascicolo personale del dipendente con la susseguente condanna del Comune alle spese di lite.

Il Giudice, di fatto, ponendo l’accento sulla assoluta sproporzione che intercorreva tra l’infrazione commessa dal dipendente e la sanzione che gli era stata comminata, sentenziò che nessuna delle accuse formulate contro l’Ispettore Giglio fosse meritevole di essere perseguita, rimarcando inoltre il fatto che in ventiquattro anni di servizio, il dipendente non si fosse mai reso responsabile di alcun provvedimento disciplinare.
Inoltre, entrando nel merito dei contenuti del commento “incriminato” il giudice asseriva testualmente che Giglio “aveva esposto il proprio personale punto di vista sull’evolversi della discussione, il tutto con tono moderato e continente nel pieno diritto del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero e di critica sancito dall’Art. 21 della Costituzione che, in quanto diritto fondamentale della persona, non può essere negato ad alcun cittadino italiano, ove reso nei limiti e con le modalità che ciascuna situazione impone” Contro questa Ordinanza che riabilitava completamente il dipendente, il Comune presentò reclamo in opposizione.

Tuttavia il Tribunale del lavoro di Siracusa in composizione collegiale ha con decreto del 22.06.2015 rigettato il reclamo proposto dal Comune di Avola confermando quanto l’ordinanza reclamata e condannando il Comune di Avola a corrispondere le ulteriori spese processuali.

Infatti la sanzione disciplinare applicata nei suoi confronti da parte del Comune di Avola è risultata carente di connessione logico giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate e la sanzione adottata della sospensione del servizio per giorni 11, non rientrando la condotta accertata in alcuna delle ipotesi previste dall’art.24 comma 6 che sostituisce il testo dell’art.25 del CCNL del 06.07.1995.

Pertanto nessuna sanzione disciplinare è stata applicata dal Comune di Avola a Antonino Giglio.

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