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La questione dell’acqua in c.da Granelli arriva al Tar di Catania

Finisce davanti ai giudici del Tribunale amministrativo di Catania, la vicenda dell’acqua a Granelli, località balneare che ricade nel territorio di Pachino. Per villeggianti e residenti la stagione estiva  è stato un vero e proprio calvario, con rubinetti all’asciutto e “danni irreparabili”, come scrive il Consorzio ai giudici amministrativi.

L’amministratore pro tempore del Consorzio Granelli, attraverso l’avvocato Mario Fiaccavento,  ha presentato ricorso al Tar contro il sindaco del Comune di Pachino, Roberto Bruno e del Ministero dell’Interno per l’annullamento, previa sospensione,  dell’ordinanza sindacale n. 47 del 6 luglio 2018, con la quale è stata ordinata la requisizione in uso per la durata di 3  mesi  del procedente Comune di Pachino, salvo proroga che potrà disporsi dalla competente autorità, e previa notifica ai proprietari interessati, degli impianti, delle infrastrutture e degli eventuali immobili del Consorzio Granelli.

Il legale del Consorzio ha inoltre chiesto ai giudici amministrativi, la condanna del sindaco del Comune di Pachino, quale Ufficiale di governo e del Ministero dell’interno al risarcimento del danno conseguente alla adozione  della requisizione in misura non inferiore a centomila euro o in quella diversa che sarà precisata a termini di rito, oltre rivalutazione ed interessi al saldo.

In poche parole, attesa la assoluta latitanza al riguardo da parte del Comune di Pachino, che non si è mai curato di realizzare il servizio idrico nelle contrade anzidette, i proprietari degli immobili della zona si sono auto-organizzati ed hanno in tal modo realizzato in proprio un servizio di erogazione idrica locale autosufficiente. Secondo i ricorrenti, ci sarebbe stato un eccesso di potere , in quanto il provvedimento contingibile deve essere giustificato dalla imprevedibilità dell’evento, intesa come accadimento che si pone al di fuori dell’ordinato svolgersi degli avvenimenti, così che il concetto di contingibilità rinvia ad un evento che, deviando dalla catena regolare e regolata degli avvenimenti non può essere affrontata che con strumenti extra ordinem. D’altro canto, il potere di requisizione non può essere inquadrato nella funzione istituzionale del Comune al fine di assicurare servizi  agli appartenenti a quella determinata comunità territoriale, là dove detta funzione non comprende anche i poteri restrittivi della proprietà privata i quali, invece, sono riconducibili unicamente all’attività esercitabile dal sindaco, quale ufficiale del Governo, mediante l’emanazione, “per grave necessità pubblica”, di ordinanze contenenti provvedimenti contingibili ed urgenti di disposizione appunto della proprietà privata, ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 7, allegato E (ovvero, in “casi di forza maggiore e di assoluta urgenza”, provvedimenti di “occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all’uopo necessarie”, a norma della legge 25 giugno 1865 n. 2359, art. 71).  Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza contingibile ed urgente oggi impugnata è stata adottata in carenza di potere e in difetto dei necessari presupposti normativi, fattuali e temporali. Infatti, la progressiva antropizzazione delle contrade Granelli e Chiappa costituisce un fenomeno risalente nel tempo, che ha determinato la urbanizzazione spontanea della zona non già ex abrupto, cioè dall’oggi al domani, sebbene lungo un considerevole arco temporale. D’altro canto e specularmente, a propria volta il Comune di Pachino non è stato semplice spettatore passivo di tale fenomeno di massa, ma – al contrario – ne ha preso atto da lunga data, avendo rilasciato numerosissime concessioni edilizie in sanatoria, per effetto delle quali  ha pure adeguatamente lucrato le imposte comunali sugli immobili come sopra ivi edificati.

Questo quanto si legge nella nota trasmessa dal Consorzio Granelli.

 

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