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CALCIO SERIE D, SI PRONUNCIA IL GIUDICE SPORTIVO ALL’INDOMANI DEGLI SPAREGGI

Che ci fosse mano pesante sui comportamenti razzisti nello sport si sa molto bene, e l’ultima decisione del Giudice Sportivo ai danni dell’Usd Noto Calcio, quindi, non dovrebbe sorprendere; lascia invece di stucco, eccome, la relazione sulla base della quale proprio il Giudice ha così sanzionato: una gara da disputarsi con il settore riservato alla propria tifoseria privo di spettatori, con una postilla: la sanzione sospesa ai sensi dell’articolo 16 comma 2 bis del codice di giustizia sportiva, che recita così: “gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 18, comma 1 lett. d), e), f), (in riferimento al tipo di violazione) comminate alle società in applicazione dell’art. 11, comma 3 (cioè la responsabilità della Società) ;  con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione. Questo tanto per capire il tipo di punizione, questa di seguito la motivazione legata a quanto riportato al Giudice: per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo supplementare, rivolto cori comportanti discriminazione per motivi di razza, nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ora, fermo restando che tutti i comportamenti razzisti vanno sicuramente condannati con biasimo, ma chi era allo stadio domenica scorsa sa bene che cori, assolutamente non di matrice razzista, sono stati intonati semplicemente contro “nemici” sportivi e solo incidentalmente uno di questi era “di colore”. Domande: chi riesce a definire coro razzista e perché? Ma soprattutto esattamente “il settore riservato alla propria tifoseria” dove è stato visto? Le risposte a questi quesiti li avremo ormai nella prossima stagione. Intanto il giudice ha anche squalificato per tre giornate Marco Cassandro, espulso dalla panchina del Noto, con la seguente motivazione:
“per avere rivolto espressioni offensive accompagnate da gesti triviali nei confronti dei componenti la panchina ospite; alla notifica del provvedimento disciplinare lanciava la pettorina sul terreno di gioco in segno di dissenso e dopo aver colpito con un calcio il telo del tunnel retraibile, rivolgeva frasi irriguardose nei confronti di un assistente arbitrale”. Una giornata di squalifica anche per Sem Addamo, espulso dal campo per doppia ammonizione.
 
Emanuela Volcan
 
(Foto fornite dall’Ufficio Stampa dell’USD NOTO CALCIO)
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